Art. 72.
(Informazione e formazione).

      1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e assicura una formazione adeguata, in particolare per quanto riguarda:

          a) il peso di un carico;

          b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

 

Pag. 99

          c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato XI.